mercoledì 24 maggio 2017

Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 19

ARTICOLO 19


Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Testo tratto da "Costituzione della Repubblica Italiana" ed. 2011 distribuita da "La Provincia pavese" con il numero del 17 marzo 2011 festa dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera.
(c) 2016 Immagine Orazio Nullo "Cathedral on the sea" - Atelier des pixels collection

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