ARTICOLO 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è un diritto inviolabile di ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Testo tratto da "Costituzione della Repubblica Italiana" ed. 2011 distribuita da "La Provincia pavese" con il numero del 17 marzo 2011 festa dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera.
(c) 2017 immagine di Orazio Nullo "Boomerang" - Atelier des pixels collection
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